Mozione Concessioni Aree pubbliche

Mozione
(Art.109 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Premesso che
con Determinazione Dirigenziale numero repertorio QH/1328 del 30/12/2020 il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive provvedeva a rinnovare sino al 31 dicembre 2032 le concessioni di commercio su area pubblica in scadenza il 31/12/2020; la suddetta determinazione fonda i propri presupposti nel Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge n. 77/2020 con il quale il governo dettava “Misure urgenti in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro e all’economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all’emergenza epidemiologica da covid-19; l’art. 181 comma 4 bis del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge 77/2020, dispone, in materia di rinnovo delle concessioni, che le stesse possano essere sono rinnovate per ulteriori dodici anni, se soddisfatti determinati requisiti;

Rilevato che
con nota del 15 gennaio u.s. l’Onorevole Sindaca si è rivolta all’Autorità per il Garante della Concorrenza e del mercato in ordine alla questione del rinnovo delle suddette concessioni chiedendo di esprimersi sull’attuale assetto normativo statale e regionale interno, nonché di valutare se dall’applicazione delle norme vigenti possa derivare un’alterazione della concorrenza e del mercato;

Peso atto
del parere espresso dalla suddetta Autorità ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990 con la quale l’Amministrazione Capitolina dovrebbe disattendere autonomamente quelle norme che prevedano elementi lesivi del principio di libera concorrenzialità;

Vista:
 la nota del Capo di Gabinetto prot. 8561del 17.febb.2021 diretta all’Assessore al Commercio e al Direttore del Dipartimento commercio nella quale si invitano gli stessi ad adottare gli atti necessari per il ritiro, in autotutela, della procedura di rinnovo delle concessioni su area pubblica, in quanto non coerenti con le indicazioni della Autorità medesima;
 la DD n. Rep. QH/112/2 prot. 13550 del 22.2.201 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive di revoca della precedente DD numero repertorio QH/1328 del 30/12/2020 di rinnovo delle concessioni su area pubblica;

Atteso
che le disposizioni previste nelle leggi c.d. emergenziali, proprie del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge n. 77/2020, siano da ritenersi eccezionali e da contestualizzarsi quale risposta europea alla crisi economica derivata dalla pandemia;

Valutato
che anche i rilievi promossi dall’Autority di riferimento non hanno a tutt’oggi prodotto modifiche alla normativa emergenziale già generata ma sollevato mere e generiche criticità per la possibile violazione di principi concorrenziali;

Ritenuto
che il parere espresso dall’Autorità per il Garante della Concorrenza e del mercato necessiti, per essere reso operativo, di un giudizio del tribunale competente atto a dichiarare l’illegittimità del provvedimento o dell’approvazione di una nuova norma legislativa a superamento della precedente; Constatato che nonostante la complessità tecnico giuridica della materia trattata, l’Amministrazione abbia ritenuto opportuno procedere alla revoca della determinazione di proroga delle concessioni senza avvalersi del supporto della Avvocatura capitolina;

Tenuto conto
del principio gerarchico delle fonti per le quali l’Amministrazione non dovrebbe disattendere norme sovraordinate e in particolare di quelle prodotte in via emergenziale per tenere coeso e solidale il Paese;

Considerato
che qualora fosse confermata la decisione dell’Amministrazione di revocare la procedura del rinnovo delle concessioni, come da DD n. Rep. QH/112/2 prot. 13550 del 22.2.201 del competente Dipartimento, l’unico effetto che si produrrebbe è quello di aprire un’ulteriore emergenza economica per circa 10.000 operatori che fanno di tale attività la principale fonte di redditività;

Ritenuto
che oltre il rispetto di ogni norma positiva ciò di cui si dovrebbe tener conto nell’amministrare la “cosa pubblica” è il principio del buon padre di famiglia, ovvero il buon senso e l’equità,

IMPEGNA LA SINDACA E L’ASSESSORE COMPETENTE


Affinché:
 Venga riconosciuto ai circa 10.000 titolari di licenza, il diritto ad esercitare la propria attività e a preservare la propria principale fonte di sostentamento economico;
 Di richiedere un parere tecnico all’Avvocatura in ordine agli aspetti tecnico giuridici della materia trattata;  Di sospendere o revocare la DD n. Rep. QH/112/2 prot. 13550 del 22.2.201 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive di revoca della precedente DD numero repertorio QH/1328 del 30/12/2020 di rinnovo delle concessioni su area pubblica, in attesa di ulteriori approfondimenti;
 Di predisporre un piano del commercio che tenga conto di tutti i tipi di attività esercitate che contrasti l’attuale effetto desertificazione e rilanci la vitalità della Capitale.

On Maurizio Politi On. Davide Bordoni