Interrogazione RINNOVO CONCESSIONI ROTAZIONI

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

(Art.105 del Regolamento del Consiglio Comunale)


Premesso che

con la determinazione dirigenziale numero repertorio QH/1328 del 30/12/2020 il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive provvedeva a rinnovare sino al 31 dicembre 2032 le concessioni di commercio su area pubblica in scadenza il 31/12/2020;

la suddetta determinazione fonda i propri presupposti nel Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge n. 77/2020 con il quale il governo dettava “Misure urgenti in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro e all’economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all’emergenza epidemiologica da covid-19; l’art. 181 comma 4 bis del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge 77/2020, dispone, in materia di rinnovo delle concessioni, che le stesse possano essere sono rinnovate per ulteriori dodici anni, se soddisfatti determinati requisiti;

Rilevato che
con nota del 15 gennaio u.s. l’Onorevole Sindaca si è rivolta all’Autorità per il Garante della Concorrenza e del mercato in ordine alla questione del rinnovo delle concessioni su area pubblica chiedendo di esprimersi sull’attuale assetto normativo statale e regionale interno, nonché di valutare se dall’applicazione delle norme vigenti possa derivare un’alterazione della concorrenza e del mercato;

Preso atto
del parere espresso dalla suddetta Autorità ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990 con la quale l’Amministrazione Capitolina dovrebbe disattendere autonomamente quelle norme che prevedano elementi lesivi del principio di libera concorrenzialità;

Vista:
 la nota del Capo di Gabinetto prot. 8561del 17.febb.2021 diretta all’Assessore al Commercio e al Direttore del Dipartimento commercio nella quale si invitano gli stessi ad adottare gli atti necessari per il ritiro, in autotutela, della procedura di rinnovo delle concessioni su area pubblica, in quanto non coerenti con le indicazioni della Autorità medesima;
 la DD n. Rep. QH/112/2 prot. 13550 del 22.2.201 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive di revoca della precedente DD numero repertorio QH/1328 del 30/12/2020 di rinnovo delle concessioni su area pubblica;

Atteso
che le disposizioni previste nelle leggi c.d. emergenziali, proprie del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge n. 77/2020, siano da ritenersi eccezionali e da contestualizzarsi quale risposta europea alla crisi economica derivata dalla pandemia;

Valutato
che anche i rilievi promossi dall’Autority di riferimento non hanno a tutt’oggi prodotto modifiche alla normativa emergenziale già generata ma sollevato mere e generiche criticità per la possibile violazione di principi concorrenziali;

Ritenuto
che il parere espresso dall’Autorità per il Garante della Concorrenza e del mercato necessiti, per essere reso operativo, di un giudizio del tribunale competente atto a dichiarare l’illegittimità del provvedimento o dell’approvazione di una nuova norma legislativa a superamento della precedente;

Constatato

che nonostante la complessità tecnico giuridica della materia trattata, l’Amministrazione abbia ritenuto opportuno procedere alla revoca della determinazione di proroga delle concessioni senza avvalersi del supporto della Avvocatura capitolina;

Tenuto conto
del principio gerarchico delle fonti per le quali l’Amministrazione non dovrebbe disattendere norme sovraordinate e in particolare di quelle prodotte in via emergenziale per tenere coeso e solidale il Paese;

Considerato
che qualora fosse confermata la decisione dell’Amministrazione di revocare la procedura del rinnovo delle concessioni dei c.d. “posteggi a rotazione”, come da DD n. Rep. QH/112/2 prot. 13550 del 22.2.201 del competente Dipartimento, l’unico effetto che si produrrebbe è quello di aprire un’ulteriore emergenza economica per circa 10.000 operatori che fanno di tale attività la principale fonte di redditività;

Ritenuto
che oltre il rispetto di ogni norma positiva ciò di cui si dovrebbe tener conto nell’amministrare la “cosa pubblica” è il principio del buon padre di famiglia, ovvero il buon senso e l’equità,

INTERROGA LA SINDACA E L’ASSESSORE COMPETENTE

Per sapere:

 Se siano consapevoli dell’impatto che potrebbe avere sul tessuto socio – economico della Capitale la decisione di revocare e mettere a bando le attuali concessioni di commercio su area pubblica;
 Se abbiano la piena consapevolezza del fatto che, dietro la modalità con cui l’Amministrazione ha inteso gestire il tema del rinnovo delle concessioni, vi sia la presenza di oltre 10.000 operatori che fanno di tale attività la principale fonte di redditività e sostentamento economico;
 I motivi per i quali, nonostante la complessità tecnico – giuridica della materia, non si si avvalsa del supporto dell’Avvocatura Capitolina prima di procedere alla revoca della determinazione di rinnovo delle concessioni;
 Se il repentino il cambio di indirizzo amministrativo, visto lo scarso lasso temporale intercorso tra le due determinazioni, sia riconducibile al solo parere dell’Autority ma in realtà non celi evidenti contraddizioni politiche all’interno della stessa maggioranza;
 Quali siano i motivi per cui nel precedente provvedimento si procedeva all’ascolto delle associazioni di categoria per l’avvio della procedura del rinnovo delle concessioni ed oggi ci si limiti ad una stringata comunicazione del Direttore del competente Dipartimento alle stesse di stretta osservazione del parere espresso dall’Autority;
 Se a valle della decisone presa di revoca si siano prestate le dovute attenzioni alla circostanza che le decisioni delle Autority necessitino, per essere rese esecutive, di un ulteriore passaggio legislativo o di un giudizio dinanzi al tribunale competente che ne dichiari la decadenza in quanto effettivamente lesive dei principi di libera concorrenza;
 Se non si siano posti il dubbio di come sia possibile che, se da un lato l’Autority sollevi solo mere e generiche osservazioni di criticità alla produzione normativa emanata in fase emergenziale, il parere espresso dalla stessa sia stato ritenuto immediatamente vincolante per l’Amministrazione capitolina;
 Se condividano che la normativa legislativa prodotta in fase emergenziale sia da considerare prioritaria in quanto ordinata al rilancio dell’economia e alla coesione sociale del Paese;
 Se si siano posti il problema del danno che potrebbe subire l’Amministrazione qualora si dovesse trovare nella condizione di dover far fronte ai ricorsi di coloro che si vedrebbero esclusi dal rinnovo della concessione anche a fronte di una preesistente determina che ne sanciva la titolarità per altri 12 anni;
 Se non intendano a fronte delle possibili conseguenze derivate da una decisione affrettata, come dimostrerebbe la distanza di soli 50 giorni tra il provvedimento di rinnovo e il seguente di revoca, giungere alla definizione di un provvedimento transitorio di proroga;
 In quale modo intendano gestire il tema delle concessioni considerato che a ad oggi l’unico dato certo è la revoca del provvedimento di rinnovo delle stesse;
 Se non ritengano opportuno, per quanto rappresentato, procedere in autotutela alla sospensione del bando di gara prevenendo conseguenti contenziosi legali.

On. Maurizio Politi On. Davide Bordoni